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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazionedel 19 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2021)1La durata della carica dei membri del Ministero pubblico della Confederazione nominati dal Consiglio federale conformemente al diritto anteriore è retta dal diritto anteriore. 2Fino alla conclusione della convenzione di cui all’articolo 62 capoverso 3, la collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF è retta per analogia dalla convenzione del 6 luglio 20071 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell’ambito dell’infrastruttura, conclusa in virtù dell’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale. |