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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 13Istruzioni
1 Possono impartire istruzioni:
a.
il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;
b.
i procuratori capo, ai collaboratori loro subordinati.
2 Sono altresì ammesse nel singolo caso istruzioni sull’apertura, lo svolgimento o la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici.