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Legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali
della Confederazione
(Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 14
Approvazione di decreti
I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione vanno approvati:
a.
dal procuratore capo, se sono emanati da un procuratore pubblico;
b.
dal procuratore generale, se sono emanati da un procuratore capo.