Legge federale
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Art. 18 Infrastruttura
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Ministero pubblico della Confederazione. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Ministero pubblico della Confederazione. 2 Il Ministero pubblico della Confederazione sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il DFF sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 dellalegge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale. |