Legge federale
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Art. 20 Nomina e durata della carica
1 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono eletti dall’Assemblea federale plenaria. 1bis È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.6 2 Gli altri procuratori pubblici sono nominati dal procuratore generale. Questi può limitare l’eleggibilità alle persone che hanno diritto di voto in materia federale.7 3 Tutti i procuratori stanno in carica quattro anni. Il mandato decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale. 6 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 349; FF 2010 36013629). 7 Per. introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 349; FF 2010 36013629). |