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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 23Nomina e composizione dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza è eletta dall’Assemblea federale plenaria.
2 L’autorità di vigilanza
conta sette membri e si compone di:
a.
un giudice del Tribunale federale e un giudice del Tribunale penale federale;
b.
due avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati;
c.
tre specialisti che non facciano parte di un tribunale della Confederazione né siano iscritti in un registro cantonale degli avvocati.