Legge federale
|
|
Art. 25 Durata della carica
1 I membri dell’autorità di vigilanza stanno in carica quattro anni. 2 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo. 3 I membri del Tribunale federale o del Tribunale penale federale che lasciano la carica cessano simultaneamente di far parte dell’autorità di vigilanza. |
