Legge federale
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Art. 29 Vigilanza e potere di impartire istruzioni dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza presenta all’Assemblea federale un rapporto annuale sulla propria attività. 2 L’autorità di vigilanza può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Sono escluse istruzioni nel singolo caso sull’apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici. 3 L’autorità di vigilanza controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all’occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione. |
