Legge federale
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Art. 3 Lingua del procedimento
1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano. 2 Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all’apertura dell’istruzione. Tiene conto segnatamente:
3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. 4 Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. 5 Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. 6 La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. |
