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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 31Altri compiti e poteri dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza sottopone all’Assemblea federale plenaria le proposte di destituzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.
2 L’autorità di vigilanza può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o disporre una riduzione dello stipendio, nei confronti dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria che abbiano violato doveri d’ufficio.
3 Tali decisioni sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
4 L’autorità di vigilanza sottopone al Consiglio federale il suo progetto di preventivo e il suo consuntivo nonché il progetto di preventivo e il consuntivo del Ministero pubblico della Confederazione. Il Consiglio federale li trasmette all’Assemblea federale senza modificarli.