Legge federale
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Art. 32 Sede
1 Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona. 2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale. |