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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 32Sede
1 Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.
2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale.