Legge federale
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Art. 34 Vigilanza
1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale. 2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale. 3 Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo nonché il suo rapporto di gestione. |