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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 34Vigilanza
1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.
2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.
3 Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo nonché il suo rapporto di gestione.