Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali
della Confederazione
(Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)

Art. 36 Composizione

1 Le cor­ti pe­na­li giu­di­ca­no nel­la com­po­si­zio­ne di tre giu­di­ci.

2 Il pre­si­den­te del­la cor­te giu­di­ca qua­le giu­di­ce uni­co nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 2 CPP12. Può de­le­ga­re que­sto com­pi­to a un al­tro giu­di­ce.