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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 4Adempimento dei compiti di polizia
L’adempimento dei compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale compete:
a.
alla Polizia giudiziaria federale;
b.
ad altre unità dell’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale;
c.
ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale;
d.
alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell’ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.