Legge federale
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Art. 42 Elezione
1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 1bis I giudici della Corte d’appello sono eletti specificamente per tale corte.34 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. 34 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). |
