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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 43Incompatibilità personale
1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:
a.
i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
b.
i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
c.
i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
d.
gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.