Legge federale
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Art. 44 Incompatibilità professionale
1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità. 3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere. 4 Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. Per i giudici non di carriera tale divieto si applica soltanto dinanzi al Tribunale penale federale.35 5 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale. 35 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |