Legge federale
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Art. 46 Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione
1 I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. 2 La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica; la somma delle percentuali di occupazione del Tribunale deve tuttavia rimanere complessivamente immutata. 3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici. |
