Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 46Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione
1 I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
2 La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica; la somma delle percentuali di occupazione del Tribunale deve tuttavia rimanere complessivamente immutata.
3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.