Legge federale
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Art. 5 Statuto delle forze di polizia cantonali
1 Quando svolgono compiti federali nell’ambito del perseguimento penale, le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione. 2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili con reclamo al Tribunale penale federale. |
