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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 5Statuto delle forze di polizia cantonali
1 Quando svolgono compiti federali nell’ambito del perseguimento penale, le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione.
2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili con reclamo al Tribunale penale federale.