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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 52Presidenza
1 Su proposta della Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:
a.
il presidente del Tribunale penale federale;
b.
il vicepresidente del Tribunale penale federale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.