l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione, nonché le spese procedurali e le indennità di cui all’articolo 73;
b.
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
c.
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
d.
l’adozione del rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;
la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali, nonché la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle corti, su proposta della Commissione amministrativa;
l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;
g.
l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
h.
l’emissione di pareri sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione;
i.
le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
j.
altri compiti attribuitile per legge.
3 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
4 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).