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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 55Costituzione delle corti
1 La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.42
2 Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.
3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP43.44
42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).