Legge federale
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Art. 56 Presidenza delle corti 45
1 I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte. 2 In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587). |