Legge federale
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Art. 57 Votazione
1 La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 Se il Tribunale penale federale decide nell’ambito delle sue competenze giurisprudenziali, l’astensione dal voto non è ammessa. |