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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 57Votazione
1 La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 Se il Tribunale penale federale decide nell’ambito delle sue competenze giurisprudenziali, l’astensione dal voto non è ammessa.