Legge federale
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Art. 59 Cancellieri
1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. |
