Legge federale
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Art. 6 Responsabilità per danni
1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità dei danni causati illecitamente dagli organi di cui all’articolo 4 nell’esercizio dei loro compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale. 2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che lo ha causato. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1995 sulla responsabilità. |
