Legge federale
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Art. 62 Infrastruttura
1 Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale. 2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF. |