Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 62Infrastruttura
1 Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.
2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
3 Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF.