Legge federale
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Art. 62a Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica 46
1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57qdella legge del 21 marzo 199747 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie. 46 Introdotto dal n. II 3 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407). |