Legge federale
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Art. 65
1 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 capoverso 1 CPP49. 2 È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge il procedimento. 3 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono impugnabili con reclamo dinanzi al Tribunale penale federale. 4 Se un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la Confederazione indennizza il Cantone. L’indennizzo è definito caso per caso; è stabilito aumentando di un quarto l’importo delle spese procedurali che il giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale. |
