Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 66Reati politici
1 I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale. Esso può negarla per tutelare gli interessi del Paese.
2 In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione adotta provvedimenti conservativi.