Legge federale
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Art. 68 Diritti e obblighi di comunicazione
1 Le autorità penali della Confederazione possono informare altre autorità federali e cantonali in merito ai loro procedimenti penali, nella misura in cui queste necessitino assolutamente di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali. 2 Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali. |
