Legge federale
|
|
Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
2 Nella sua decisione l’autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31–36 CPP53, il Cantone cui compete l’esecuzione. 3 Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all’esecuzione. 4 Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell’esazione di multe e dell’esecuzione di pene pecuniarie. 5 La Confederazione lo indennizza delle spese per l’esecuzione delle pene detentive. L’esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l’esecuzione applicherebbe per l’esecuzione di una propria sentenza. 50 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). 51 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). 52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345). |
