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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 75Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione
1 Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni.
2 A tale scopo designa un servizio cui non siano affidate né l’istruzione né la promozione dell’accusa.
3 Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.