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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 76Decisioni successive
Le decisioni successive che non competono al giudice spettano:
a.
al servizio competente secondo il diritto cantonale, se una decisione delle autorità penali della Confederazione è eseguita da un Cantone;
b.
al Ministero pubblico della Confederazione, negli altri casi.