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Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Art. 9Procuratore generale della Confederazione
1 Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.
2 Il procuratore generale è responsabile in particolare:
a.
del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale;
b.
della realizzazione e della gestione di un’organizzazione funzionale;
c.
dell’impiego efficace del personale e delle risorse finanziarie e materiali.
3 Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione.