Legge
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Art. 1010
d. Ammontare dell’emissione Le centrali devono limitare l’emissione d’obbligazioni fondiarie in modo che il totale dei loro impegni, comprese le obbligazioni fondiarie, non sia superiore a 50 volte il loro capitale proprio. Quest’ultimo concetto è definito nell’ordinanza d’esecuzione. 10Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). |