1Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1876; FF 1981 III 165).
Art. 12
b. Scadenza e rimborso anticipato
1 La scadenza dei mutui deve coincidere con quella delle obbligazioni fondiarie il cui prodotto ha servito a fare essi mutui.
2 Questi ultimi possono essere rimborsati prima della loro scadenza a condizione che l’istituto debitore dia in pagamento alla centrale, per un ammontare uguale, delle obbligazioni fondiarie della medesima specie di quelle il cui prodotto aveva servito a fare detti mutui e ch’esso rifonda in pari tempo le spese d’emissione non ancora coperte di queste obbligazioni fondiarie.