Legge
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Art. 17
d. Gestione della copertura 1 Le centrali devono conservare separatamente dagli altri loro valori la copertura iscritta nel registro dei pegni. 2 Esse hanno l’obbligo di far valere in loro proprio nome, nell’interesse dei creditori di obbligazioni fondiarie, tutti i diritti che derivano da essa copertura. |
