Legge
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Art. 18
e. Diritto di pegno delle obbligazioni fondiarie Le obbligazioni fondiarie fruiscono, tanto per il capitale quanto per gl’interessi non ancora versati, di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro dei pegni delle centrali, senza che sia necessario conchiudere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura ai creditori delle obbligazioni fondiarie o ai loro rappresentanti. |
