Legge
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Art. 25
III. Copertura completiva 1 Qualora la copertura non raggiunga più l’ammontare prescritto e non se ne possa colmare immediatamente la differenza, la copertura mancante sarà completata sia con contanti, sia con obbligazioni quotate in borsa della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. In questo caso, le obbligazioni devono essere valutate al novantacinque per cento al più del corso del giorno. 2 Gli articoli 14 a 23 si applicano altresì alla copertura completiva. |
