Legge
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Art. 26
IV. Mutui a istituti non affiliati 1 Gl’istituti di credito che, senza essere membri di una centrale, desiderano ottenere dei mutui, devono costituire in pegno giusta gli articoli 899 a 901 del Codice civile svizzero13, presso la centrale, dei crediti ipotecari o dei valori di complemento atti a formare la copertura di obbligazioni fondiarie e rappresentanti almeno il centocinque per cento dei mutui concessi. 2 La centrale iscriverà nel registro dei pegni i valori di copertura ad essa consegnati. |
