Legge
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Art. 27
I. Specie dell’esecuzione L’esecuzione contro le centrali, per crediti dei possessori di obbligazioni fondiarie, come pure l’esecuzione da parte delle centrali contro i membri costituiti in società anonime o in società cooperative, per crediti derivanti da mutui fatti da esse centrali, non possono avvenire che in via di fallimento. È riservata la protezione dei creditori delle obbligazioni fondiarie e dei mutui conformemente all’articolo 42. |
