Legge
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Art. 31
V. Realizzazione di pegni depositati da istituti non affiliati Se una centrale d’emissione ha concesso un mutuo in conformità dell’articolo 26 può – qualora il debitore non abbia puntualmente adempiti i suoi obblighi e l’intimazione sia rimasta infruttuosa – realizzare col maggior vantaggio possibile i valori costituiti in pegno e prelevare sul ricavo della vendita la somma che gli spetta. |
