1Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 mar. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1876; FF 1981 III 165).
Art. 32
I. Norme sulle valutazioni
1 Le centrali devono emanare, in virtù delle disposizioni che seguono e tenendo conto delle stime ufficiali dei Cantoni, delle norme sul modo di determinare il più esattamente possibile il valore dei fondi gravati da un’ipoteca destinata a servire da copertura. Queste norme richiedono l’approvazione del Consiglio federale.
2 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.16
16Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625).